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  • 2 settimane dopo...
Inviato

codice civile:

art 2576: acquisto del diritto: il titolo originario dell'aquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

art 2577: contenuto del diritto: l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicaree la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

art 2579: interpreti ed esecutori: agli artisti attori e interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindiche sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono o altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

art. 2580: soggetti del diritto: il diritto d'autore spetta all'autore ed ai suoi aventi cause nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.

art.2581: trasferimento dei diritti di utilizzazione: i diritti di utilizzazione sono trasferibili.

il trasferimento per atto tra vivi deve essere per iscritto.

art.2582: ritiro dell'opera dal commercio: l'autore, qualora concorrono gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare lopera dal commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.

Questo diritto è personale e intrasmissibile.

questo è quello che ho trovato sul mio caro codice civile.. vediamo se trovo altro...mmmmmmm

http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm

qui c'è la protezione del diritto d'autore e i diritti connessi al suo esercizio ossia tutta la parte delle leggi speciali.

qui ho trovato solo questo, non so se ti serve o meno, in ufficio ho moltissimo materiale, se ti servono chiarimenti o ti serve qualcosa in particolare chiedi pure.

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Inviato

Credo che interlex possa rispondere a tutte le domande

certo ma forse è un po' troppo dispersivo perchè contiene tante, troppe cose che forse non ti servono per cui se ti serve qualcosa di più specifico chiedi pure..

Inviato

certo ma forse è un po' troppo dispersivo perchè contiene tante, troppe cose che forse non ti servono per cui se ti serve qualcosa di più specifico chiedi pure..

l'ho sempre detto che Celandra è una ragazza speciale...

Inviato

70 anni dalla morte dell'autore, mi pare.

si 70:

Regola generale: 70 anni dalla morte dell’autore(alcune importanti eccezioni si hanno per esempio per le “mere fotografie”).

Scaduti i diritti di utilizzazione economica, l’opera è di pubblico dominio.

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