Prima di tutto la singola decisione giudiziaria fa pochissimo testo, nel senso che nel sistema italiano, a differenza ad esempio di quello inglese, non creano il famigerato "precedente", ma possono solo, in caso, offrire informazioni su quale sia l'orientamento corrente, senza nulla togliere che questo possa essere cambiato dall'oggi al domani, o che sia diverso da tribunale a tribunale.
Inoltre bisogna fare un po' di attenzione a quello che si legge, soprattutto con riferimento all'autorità e alle reali intenzioni di chi scrive. Molto spesso mi è capitato di leggere, sulle stesse pagine, affermazioni su tutto e il contrario di tutto, il che conduce solo a creare maggiore confusione, come se ce ne fosse la necessità.
Non è vero.
La maggior parte dei riferimenti legislativi che bisogna prendere in considerazione è costituito da 4 "pezzi": d.l. 72/2004, l. 128/2004 (conversione in legge), d.l. 7/2005 e l. 43/2005 (conversione in legge). In pratica, sono le modifiche alla legge sul diritto d'autore (la l. 633/1941).
L'uso di rete P2P, se in relazione a contenuti coperti da copyright, è sempre illegale. E' il materiale, non la rete in sé, ad essere fuori dalla legge.
A questo punto, chi "scarica" e basta incorre in una sanzione amministrativa. Chi invece mette in condivisione, cade nel penale. Più grave è la situazione di chi lo fa a fini di lucro (mentre tutti gli altri lo fanno per "profitto", che consiste anche solo nell'evitare di pagare il giusto prezzo del materiale o nel consentire ad altri di non farlo): questo non toglie che si incorra in conseguenze penali anche nel secondo caso, pur con pene più lievi.
Il problema è che gran parte dei sistemi attualmente in circolazione (soprattutto il P2P) non consente di scaricare senza condividere.
Vero che c'è il problema di qualche testa di legno che non si è posta il problema di dire cosa significhi degradato (probabilmente anche il CD è "degradato" rispetto all'ascolto di una orchestra polifonica dal vivo, per assurdo). Ma questo non influisce sul discorso della responsabilità amministrativa e penale di chi scarica e/o condivide.
La questione della degradazione riguarda un altro aspetto, che è quello dell'importazione (infelice) del cosiddetto fair use nel nostro Paese, in pratica l'utilizzo legalizzato in deroga alla normativa di materiale protetto da diritto d'autore, per scopi didattici o scientifici purchè a bassa risoluzione o degradato.
Ora possiamo star qui a discutere eoni (come già è stato fatto) sul tema della degradazione, della risoluzione e degli scopi didattici o scientifici, ma questo non cambia nulla della parte precedente, ovvero le responsabilità di chi scarica o condivide materiale protetto.
Un caso, per di più in un altro Paese con leggi diverse, non è in grado da solo di far "dormire sonni tranquilli" agli utenti italiani.
E' vero che esiste la "legge sulla privacy", ma basta andare a leggere in cosa questa consista per constatare che non tutte le informazioni private sono protette, ma solo alcune.
Ora possiamo dibattere se l'attività su Internet e gli IP siano o meno protette, ma resta una certezza: l'autorità traccia un IP, nota l'attività illegale, si fa rilasciare un mandato di perquisizione, si presenta a casa del soggetto e raccoglie le vere "prove" direttamente dal suo HD.
Ora, è ovvio che non è negli interessi dell'autorità andare a bacchettare ogni singolo cittadino per un MP3 (al momento), mentre è più importante per loro (e per i detentori dei diritti) stroncare chi usa questi mezzi per mettere in piedi un commercio del materiale. Ma non è detto che un domani le cose non cambino. E alcuni casi che si possono leggere negli ultimi tempi potrebbero anche indicare un qualche cambiamento nelle "priorità". Ma questa è una mia opinione personale.
E' vero che la situazione non è chiara. Ma è chiarissima per chi scarica e/o condivide materiale protetto da copyright: rischia. Parecchio.
E, comunque, confusione per confusione, il dolo è tutta un'altra cosa.